Impianti di protezione antincendio
Le misure di protezione attiva rientrano nel novero di quelle finalizzate a tale scopo.
Esse sono definite dal d.m. 20 dicembre 2012
Si legge nel decreto che “per impianti di protezione attiva contro l’incendio o sistemi di protezione attiva contro l’incendio, di seguito denominati entrambi “Impianti”, si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore“.
In un’utilissima guida rilasciata dai Vigili del Fuoco, vengono così elencate le misure di protezione attiva:
a) attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi (es. estintori, reti idriche antincendio, ecc.)
b) sistemi di allarme incendio (es. impianti di rivelazione automatica d’incendio)
c) segnaletica di sicurezza (es. segnali di divieto, ecc.)
d) illuminazione di sicurezza
e) evacuatori di fumo e di calore.
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